Obblighi di pubblicità e trasparenza Contributi Pubblici


La pubblicazione deve essere effettuata sul sito internet aziendale. Per gli associati che ne facciano richiesta FedImprese mette a disposizione gratuitamente un apposita pagina.

 

L’art. 1, comma 125-bis della Legge n. 124/2017 dispone che, ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate, devono essere pubblicate:

  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni: nei propri siti o portali digitali, entro il 30 giugno;
  • dalle società di capitali con bilancio ordinario: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, entro l’ordinario termine di deposito del bilancio presso il Registro Imprese;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio abbreviato) e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, società di persone e imprese individuali): sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.
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    CHI SONO I SOGGETTI ALL’OBBLIGO?

    I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

    - società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

    - società di persone (Snc, Sas);

    - ditte individuali esercenti attività di impresa;

    - società cooperative (incluse le cooperative sociali).

    Sono esclusi i liberi professionisti.

     

    QUALI AIUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

    Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

    Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

    L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
    Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
    – aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020
    – aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020

    Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
    Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

    I “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da Inps ed Agenzia dell’Entrate percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:


  • “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;

  • oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.
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    CONTRIBUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

    L'obbligo di pubblicazione non si applica, ai sensi dell'art. 1 comma 127 Legge n. 124/2017, quando l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati sia complessivamente inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.

     

    SANZIONI

    A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 125-ter Legge n. 124/2017, l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari al'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

     

    AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

    Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non si è tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

     

    INFORMAZIONI RILEVANTI E MODALITA’ ESPOSITIVE

    Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

    In particolare, per ogni contributo ricevuto, occorre indicare:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.